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Lo strano caso del marchio Betty Boop

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Può un marchio rimpiazzare il diritto d’autore?
Supponiamo di voler registrare come marchio un’opera figurativa ripresa dal lavoro creativo di un grande artista del passato, il cui diritto d’autore risulta ormai cessato perchè giunto a fine vita: è possibile legalmente una simile condotta?

Ricordiamo che il diritto d’autore consente lo sfruttamento economico di un’opera per tutta la vita dell’autore e sino a 70 anni dopo la sua morte. Dopo questo periodo l’opera diventa di pubblico dominio e non verrà richiesta più alcuna autorizzazione allo sfruttamento né tantomeno potrà essere richiesto alcun compenso (ne abbiamo parlato qui).

In questa sede ci domandiamo se la registrazione di un marchio uguale (o molto simile) all’opera originaria possa “rimpiazzare” il diritto d’autore ormai decaduto, cioè se sia possibile utilizzare lo stratagemma della registrazione del marchio da rinnovare all’infinito.

La diatriba è stata affrontata e dipanata da una innovativa sentenza del Tribunale di Bari che ha visto contendersi tra le parti l’utilizzo dell’immagine di un personaggio cult dei fumetti, “Betty Boop”. La sentenza ha in sostanza affermato che la registrazione come marchio del personaggio di fantasia “Betty Boop” può avvenire ma la sua tutela riguarderà solo determinati elementi distintivi scelti dal suo titolare.

Ne consegue che chi non è autore dell’opera non può furbamente convertire un diritto d’autore anche se decaduto in un marchio. La registrazione sarà possibile solo in una determinata rappresentazione grafica del personaggio e solo con gli elementi identificativi scelti che gli conferiscono carattere distintivo e originalità ma il suo titolare non potrà godere dell’esclusiva per lo sfruttamento economico della “generica” immagine.

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