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Marchio confondibile con una indicazione geografica (IGP)

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LA CONTRAFFAZIONE NON SI VERIFICA SOLO TRA MARCHI UGUALI O MOLTO SIMILI TRA LORO, MA ANCHE QUANDO UN MARCHIO È SIMILE AD UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (IGP); lo ha recentemente stabilito il Tribunale dell’Unione Europea, il quale ha ritenuto giusto applicare gli stessi principi utilizzabili nel giudizio di confondibilità tra due marchi.

IN GENERALE, QUANDO CI SONO DUE MARCHI SIMILI, LA COMMISSIONE ESAMINATRICE UTILIZZA DETERMINATI PARAMETRI PER METTERLI A CONFRONTO TRA DI LORO, al fine verificare la loro confondibilità; nel caso in questione questi stessi parametri sono stati utilizzati per confrontare il marchio “Toscoro” con l’indicazione geografica protetta “Toscano” che identifica il prodotto olio in quanto legato ad un determinato territorio.

SAPPIAMO INFATTI CHE L’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (IGP) PUÒ ESSERE IMPIEGATA PER CONTRADDISTINGUERE PRODOTTI ALIMENTARI per i quali una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica, deriva dall’origine geografica in cui avvengono la produzione/trasformazione/elaborazione (ne abbiamo parlato qui).

“TOSCORO” È UN MARCHIO NATO PER IDENTIFICARE PER L’APPUNTO OLI ALIMENTARI ED EVOCA, A DETTA DEL TRIBUNALE, L’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA “TOSCANO”; pertanto il ricorso presentato dai proprietari del marchio Toscoro viene rigettato dal Tribunale UE che conferma la confondibilità con la denominazione geografica protetta Toscano.

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