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Marchio di colore

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Sul marchio di colore: i chiarimenti del Tribunale dell’Unione Europea alla luce dei criteri di precisione e di costanza richiesti all’art. 4 del regolamento n. 207/2009
Con sentenza del 30 novembre 2017 il Tribunale dell’Unione dell’Europea, pronunciandosi nelle cause riunite T-101/15 e T-102/15- ha chiarito le modalità per registrare validamente come marchio un colore o una combinazione di colori.
In particolare, la divisione annullamento, aveva dichiarato nulli i due marchi contestati ritenendo che la loro rappresentazione grafica – ancorché risultasse accompagnata da una descrizione- costituisse una “semplice giustapposizione di due o più colori designati in modo astratto e senza contorni”; rappresentazione che, pertanto, non sarebbe stata in grado di determinare l’oggetto della tutela conferita dai due titoli.

Avverso le decisioni della divisione annullamento venivano, così, promossi due diversi ricorsi entrambi respinti dalla Commissione di Ricorso EUIPO le cui pronunce venivano, successivamente, impugnate dalla Red Bull GmbH avanti al Tribunale dell’Unione Europea.

Il Giudice Europeo, nel pronunciarsi sulle decisioni impugnate, statuiva che per costituire un valido marchio i colori o le combinazioni di colori devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 4 del regolamento n. 207/2009 e pertanto:

– devono costituire un valido segno;

– tale segno deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica;

– il segno medesimo deve essere idoneo a distinguere i prodotti o servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese.

Da quanto sopra discende che non potrebbe costituire un valido marchio la mera giustapposizione di due o più colori senza forma né contorno, in quanto – si legge al punto 47 della sentenza in commento – non sarebbero rispettati i criteri di precisione e di costanza richiesti all’articolo 4 sopra citato.

Una rappresentazione siffatta, non consentirebbe, invero, al consumatore di percepire e di memorizzare una combinazione particolare che egli potrebbe utilizzare per reiterare, con certezza, un’esperienza di acquisto così come essa non consentirebbe alle autorità competenti e agli operatori economici di conoscere la portata dei diritti tutelati dal titolare del marchio.

Inoltre, neppure le descrizioni che accompagnavano la rappresentazione grafica dei marchi controversi apportavano precisazioni ulteriori circa la disposizione sistematica dei colori ma, anzi, l’utilizzo di termini quali “circa” e “giustapposti” contribuivano a rafforzare il carattere impreciso della rappresentazione stessa oltre che accrescere il convincimento che una tutela di tali marchi avrebbe dato luogo a numerose combinazioni diverse che di certo non avrebbero consentito al consumatore di percepire e memorizzare una combinazione particolare.

Il Giudice Europeo- pertanto- respingeva il ricorso promosso dalla Red Bull GmbH ed accoglieva le decisioni della Commissione di Ricorso, statuendo che, quest’ultima, era giunta correttamente alla conclusione secondo cui la rappresentazione grafica dei marchi controversi -ancorché accompagna da una descrizione che forniva unicamente le proporzioni dei due colori- non poteva essere ritenuta sufficientemente precisa e costante.

In sostanza, tali segni, come rappresentati e descritti, non avrebbero potuto costituire un valido marchio la cui funzione principale, lo ricordiamo, è proprio quella di indicazione di origine.

 
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