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Quando il negozio diventa un Marchio

Negozio Apple diventa un marchio

DICIAMO SUBITO CHE LA VICENDA APPLE DICE CHE È POSSIBILE REGISTRARE COME MARCHIO IL DISEGNO DELL’ALLESTIMENTO DI UN NEGOZIO, seppur a condizioni molto rigide e con valutazioni specifiche da effettuare caso per caso.

SI TRATTEREBBE DI UN MARCHIO TRIDIMENSIONALE (NE ABBIAMO PARLATO QUI) PER CUI VALE LA REGOLA GENERALE CHE LA SUA FORMA DEVE POSSEDERE DA SOLA CARATTERE DI DISTINTIVITÀ, ossia un consumatore deve essere in grado di associare un prodotto alla relativa azienda produttrice, dalla sola vista della sua forma senza il contributo del marchio o di ogni altra indicazione.

IL CASO CHE CITIAMO SI RIFERISCE AD UNA RICHIESTA IN TAL SENSO DELLA APPLE: il famoso colosso informatico statunitense tempo fa aveva presentato il disegno multicolore del suo negozio-bandiera presso l’Ufficio tedesco dei brevetti e marchi per effettuare una regolare procedura di estensione di deposito per marchio tridimensionale.

L’UFFICIO TEDESCO PRONTAMENTE RIGETTAVA LA DOMANDA SPIEGANDO CHE la rappresentazione degli spazi destinati alla vendita è in realtà la riproduzione di un aspetto dell’attività e che ciò non rappresenta per il consumatore un’indicazione sull’origine dei prodotti o servizi.

LA APPLE DECIDEVA PERTANTO DI RICORRERE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE CHE, CONTRARIAMENTE A QUANTO MOTIVATO DALL’UFFICIO TEDESCO DEI MARCHI E BREVETTI, affermava che la rappresentazione grafica dell’allestimento di uno spazio di vendita privo di indicazioni su dimensioni e proporzioni, può essere registrata come marchio per i servizi ma a determinate condizioni:

deve essere fortemente caratterizzante;

deve essere idonea a distinguere i prodotti e i servizi di un’impresa da quelli di altre, in modo da poter essere immediatamente riconoscibile agli occhi di un consumatore medio.

IN VIRTÙ DI QUESTA SENTENZA ANCHE UN APPLE STORE, PIÙ PRECISAMENTE UN “FLAGSHIP STORE”, È OGGI UN MARCHIO REGISTRATO E PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME SEGNO DISTINTIVO.

La Corte sostiene che «non si può peraltro escludere che l’allestimento di uno spazio di vendita raffigurato da un segno siffatto consenta di identificare i prodotti o i servizi interessati come provenienti da una determinata impresa. Ciò può accadere nel caso in cui l’allestimento raffigurato si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore economico interessato».

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