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Tutela del Software

tutela del software

 

Prima di affrontare il nodo della protezione del software occorre premettere una breve introduzione sull’oggetto che vogliamo tutelare in quanto si tratta di un fenomeno piuttosto complesso.

Il software è costituito da un insieme di informazioni memorizzate su un supporto informatico (detto hardware) ed utilizzate da un sistema informatico per eseguire determinate operazioni.

Il software è quindi qualcosa di più articolato e strutturato rispetto al programma ma spesso viene usato come suo sinonimo ed anche noi riferendoci al software ci riferiremo spesso al programma inteso come una serie di istruzioni che vengono fornite alla macchina perché esegua una funzione o risolva un determinato problema.

La legge prevede espressamente che il software sia tutelato in base alla legge sul diritto d’autore a seguito della modifica introdotta con il Decreto Legislativo 29 Dicembre 1992 n. 518 che è attuazione della Direttiva Europea 91/250/CEE.

La legge sul diritto di autore protegge i programmi considerandoli al pari di testi letterari. Viene quindi tutelato il codice sorgente nel linguaggio in cui è scritto e nello stesso modo è tutelato anche il codice oggetto, ovvero la traduzione del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina. La tutela viene estesa ai lavori preparatori che comprendono le carte di flusso che rappresentano le idee ed i principi che stanno alla loro base senza tuttavia tutelare le idee “in sé”.

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