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Contraffazione online

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Se un soggetto risulta l’utilizzatore online di un marchio altrui, può NON essere ritenuto responsabile se ha comunicato all’ente gestore del proprio sito di rimuoverlo nel rispetto dei tempi stabiliti. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE in una recente sentenza.

In questo caso, la responsabilità per indebito utilizzo del marchio altrui ricadrà sull’ente che cura il sito online. La diatriba oggetto della controversia vedeva come protagonisti da un lato un’officina rivenditrice di automobili e come ricorrente una ben nota casa produttrice.

La società venditrice di auto, a seguito della risoluzione del contratto per l’utilizzo del marchio della famosa casa costruttrice, si era attivata per la cancellazione del noto brand da tutti i suoi siti internet ma senza alcun esito positivo. Anche attraverso l’utilizzo del motore di ricerca Google comparivano risultati che facevano riferimento al rivenditore come officina autorizzata.

Naturalmente l’esibizione non veritiera del marchio può indurre in errore il consumatore che crede di potersi affidare ad una officina autorizzata che nei fatti tale non risulta essere. Pertanto, per tutelare la sua immagine la nota casa produttrice decide di fare ricorso.

La questione giunge dinanzi ai giudici della Corte di Giustizia UE che sciolgono la disputa sostenendo che l’officina autorizzata si era in effetti prodigata, anche per iscritto, per l’eliminazione dai siti internet di ogni riferimento al marchio in questione ma senza alcun risultato e che tale iniziativa la liberava da ogni responsabilità che invece ricadeva sul gestore del sito che non aveva provveduto alla rimozione.

Pertanto, nel caso in questione, il gestore rifiutando di dar seguito alla espressa richiesta dell’inserzionista di eliminare l’annuncio con ogni riferimento al marchio, vede di conseguenza ricadere su di lui ogni responsabilità liberando l’inserzionista dal reato di indebito utilizzo.

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