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Tutela del marchio su internet. Sequestro del sito per vendita senza autorizzazione.

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Attenzione a violare su internet i diritti di proprietà industriale, come marchi e brevetti, perchè ci si può trovare il sito sequestrato.

E’ questa la soluzione adottata dal Tribunale di Bologna, su richiesta di una storica marca di produttori di macchine per gelati, che non aveva fornito l’autorizzazione alla vendita dei propri prodotti al titolare di un sito internet.

Il Tribunale felsìneo richiama in proposito una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 29 gennaio 2015, al fine di giustificare l’oscuramento del sito.

La ricostruzione del fatto, a detta del Giudice si fonda sulla denuncia-querela resa dalla responsabile amministrativa della società parte offesa e dalla documentazione allegata, che offrono adeguato riscontro al fatto di avvenuto utilizzo del marchio registrato dalla società senza il consenso del titolare stesso, si da indurre ignari clienti all’acquisto on line dei beni proposti a prezzi inferiori a quelli di mercato, confidando nella riconducibilità dei sito all’azienda titolare del marchio, mentre ciò non corrispondeva al vero.

Sempre secondo il Giudice ” Nel caso di specie, si rileva la congruità degli elementi rappresentati a ritenere fondata, almeno in astratto, l’ipotesi accusatoria, ancorché la stessa paia più propriamente inquadrabile nell’ alveo dell’art. 517 ter c.p., che punisce la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, più che a quella prevista dagli art 473 e 474 c.p.

Secondo il Tribunale “Ai fini dell ‘integrazione dei reati di cui agli art. 473 ( Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 cod pen. ( Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell’ altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall’ art. 517 cod pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale, il quale ricorre sia nella ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nella ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti “originali” da parte di chi non ne è titolare.

Lo strumento cautelare del sequestro impeditivo indicato in richiesta, conclude il Giudice, risulta adeguato e necessario a scongiurare eventuali ulteriori conseguenze della condotta criminosa realizzata.

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