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Diritto d’Autore per la proiezione di un film

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Supponiamo di voler proiettare un film all’interno della sede di un’associazione senza scopo di lucro; la legge prevede che sia necessario richiedere la licenza per tale evento? La risposta è senz’altro affermativa.

Qualunque sia l’attività che si svolge nei locali dove si proietta il film, anche se la visione del film è a titolo gratuito, la legge sul diritto d’autore richiede il pagamento dei diritti proprio perché la proiezione avviene al pubblico.

Quindi sia che si tratti di un’organizzazione no-profit sia che si tratti di una società con scopo di lucro, la legge sul diritto d’autore prevede il pagamento dei diritti; per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa che coinvolge anche coloro che rappresentano, eseguono, recitano in pubblico o diffondono un’opera altrui, ad esempio una composizione musicale (art. 171 legge n. 633/1941).

Quando la proiezione è saltuaria e non è funzionale al tipo di attività che si svolge,
ad esempio come spesso avviene sui pullman quando si decide di proiettare dei film come intrattenimento per i viaggiatori, oppure all’interno di una struttura scolastica a titolo formativo ed occasionale, allora si può ricorrere ad un pagamento forfettario.

A tal proposito esiste ad esempio la cosiddetta “licenza ombrello”, un servizio offerto dalla MPLC che ha validità di 12 mesi e permette di proiettare illimitatamente i film di quasi tutte le principali case cinematografiche italiane e straniere.

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