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Il caso Pasta Mia

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Il marchio PASTAMIA è registrato come marchio dell’Unione Europea per servizi di ristorazione. Il titolare del marchio, accortosi del deposito di una nuova domanda di registrazione per il segno PASTA MIA di Nonna Maria presso dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), ha presentato opposizione contro tale domanda (opposizione n. B 2 784 430).

Con decisione del 6 settembre 2018, l’EUIPO ha stabilito che la domanda di registrazione di marchio contestata doveva essere respinta non soltanto per i servizi di ristorazione ma anche per i prodotti di pasta, pane, pasticceria e confetteria, considerati comunque affini ai servizi di ristorazione dato che possono condividere i medesimi fornitori e distributori ed essere destinati allo stesso pubblico di consumatori.

Per quanto riguarda il confronto fra i due marchi “PASTAMIA” e “PASTA MIA di Nonna Maria”, l’EUIPO li ha ritenuti simili perché coincidono nella parte maggiormente distintiva di entrambi, ossia la sequenza di lettere che forma i termini PASTAMIA e PASTA MIA, mentre l’espressione Nonna Maria e la data del 1935 nel marchio contestato, nonché gli elementi figurativi di entrambi i segni sono stati considerati elementi deboli, non distintivi o secondari, anche in virtù della loro posizione e dimensione.

L’EUIPO ha ritenuto che sussiste un rischio di confusione fra i due segni per la parte del pubblico di riferimento, che nel caso di un marchio dell’Unione Europea è composto del pubblico di tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea e dunque, ad esempio, anche del pubblico lituano e ungherese, che non attribuisce alcun significato all’espressione PASTAMIA e che non farà quindi alcun collegamento concettuale fra il segno ed i relativi prodotti e servizi.

Ancorché si tratti solo di una parte del pubblico di riferimento il rischio di confusione per tale parte del pubblico è sufficiente per respingere la domanda contestata.

La domanda di registrazione per il marchio PASTA MIA è dunque stata accolta unicamente per la rimanente parte dei prodotti richiesti, ovvero “riso; tapioca; sago; farine alimentari; zucchero; miele; lievito; sale; alimenti biologici ovvero farine; tutti i suddetti prodotti anche per vegani, crudisti vegani ed intolleranti al glutine”, in quanto considerati dissimili dai servizi di ristorazione coperti dal marchio registrato PASTAMIA, poiché, a parere dell’EUIPO, non aventi né origine, né fornitori né canali di distribuzione in comune con i servizi di ristorazione.

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