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Nuova direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale: quali possibili conseguenze per gli editori di giornali?

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Come noto, lo scorso 12 settembre, a seguito di un acceso dibattito, che ha avuto vasta eco anche negli organi di stampa, il Parlamento europeo ha approvato, con emendamenti, la proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, presentata dalla Commissione europea nel 2016. Non si tratta, ovviamente, di un’approvazione definitiva, posto che il testo è attualmente in corso di esame da parte del Consiglio dell’Unione Europea, ossia dell’altra istituzione dell’Unione titolare, con il Parlamento, della funzione legislativa.
Sebbene il testo sia ancora suscettibile di modifiche, l’impostazione generale difficilmente sarà stravolta ed è dunque possibile analizzare le possibili conseguenze pratiche – per quanto non immediate e che comunque dipenderanno (anche) dall’attuazione ad opera dei singoli Stati membri – delle previsioni della Direttiva.

Come ampiamente discusso anche sugli organi di informazione, la proposta di direttiva incide sugli interessi sia dei grandi operatori di internet (come i motori di ricerca) sia degli editori. La direttiva, apparentemente, mira a proteggere proprio i secondi, posto che molte imprese editoriali di grande dimensione sono situate proprio nell’Unione europea.

La direttiva avrà comunque conseguenze per tutte le imprese editoriali, siano esse grandi o medio-piccole, come i piccoli editori di giornali che hanno (anche) una versione online. Quali conseguenze potrebbe avere la direttiva, come approvata dal Parlamento, per questi piccoli editori?

La Direttiva contiene, all’art. 11, previsioni specificamente dedicate alle pubblicazioni giornalistiche ed in particolare alla protezione delle stesse in caso di loro utilizzo digitale. L’articolo riconosce agli editori il diritto ad una remunerazione equa e proporzionata, per l’utilizzo delle loro pubblicazioni giornalistiche da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione. Tale remunerazione è prevista per un periodo di 5 anni dall’uscita della pubblicazione.

I prestatori dei servizi della società dell’informazione compiono frequentemente un “utilizzo digitale” di pubblicazioni giornalistiche: si pensi soprattutto ai motori di ricerca ed agli aggregatori di notizie (l’operatore di internet forse più noto è leader indiscusso in entrambi tali servizi). L’utilizzo consiste spesso in anteprime degli articoli di giornale, composte generalmente da titolo, immagine ed un sommario.

Si tenga presente, comunque, che i semplici link agli articoli (eventualmente accompagnati da singole parole), continueranno comunque ad essere pienamente liberi: è dunque impropria l’espressione link tax, utilizzata (sbrigativamente) da alcuni per riferirsi al compenso previsto dall’art. 11.

Altra previsione significativa – il cui impatto dipenderà comunque in larga misura dall’attuazione della direttiva in ciascuno Stato membro, è quella secondo cui gli autori debbano ricevere una “quota adeguata” della remunerazione percepita dagli editori.

Attualmente gli operatori di internet non versano alcun compenso agli editori: molti di questi ultimi hanno ripetutamente lamentato di essere danneggiati da tale situazione, in quanto gli operatori di internet trarrebbero un vantaggio gratuito dall’attività giornalistica, i cui costi sono interamente a carico delle imprese editoriali. L’art. 11 della direttiva cerca dunque di assicurare maggiori introiti ai media, ma che questo obiettivo possa essere effettivamente raggiunto a seguito dell’attuazione della direttiva è piuttosto incerto..

Le grandi imprese attive nei servizi della società dell’informazione potrebbero infatti cessare – o comunque limitare – l’uso delle pubblicazioni giornalistiche: molti commentatori ipotizzano ad esempio la chiusura degli aggregatori di notizie. Ciò potrebbe comportare una riduzione del traffico sulle pagine dei siti di informazione, in quanto la loro visibilità e accessibilità per il pubblico risulterebbero ridotte. Le conseguenze negative sarebbero verosimilmente ancora più marcate per gli editori che hanno siti liberamente accessibili, senza alcun abbonamento o paywall, i quali traggono i propri ricavi unicamente dalla pubblicità. Al contrario, le grandi imprese editoriali, che spesso negli ultimi anni hanno introdotto forme di pagamento a carico dei propri lettori, con ciò diversificando le proprie entrate, potrebbero ragionevolmente limitare le conseguenze negative derivanti da una ipotetica chiusura degli aggregatori.

Un ulteriore possibile profilo di criticità per gli editori di giornali – che dovrà essere comunque valutato alla luce delle future normative nazionali di attuazione della direttiva – attiene alla possibilità che essi possano essere indotti dai grandi gruppi della rete, forti del loro notevole potere contrattuale, ad accettare compensi in misura ridotta, o finanche una rinuncia agli stessi.

Quelli sopra esposti sono solo alcuni dei profili di criticità, per gli editori, della nuova direttiva. Quale considerazione conclusiva, sebbene in mancanza di una versione definitiva del testo legislativo, si deve tuttavia osservare che, alla base dell’intervento del legislatore europeo, gli editori potrebbero non trarre significativi vantaggi dal nuovo quadro normativo (o potrebbero persino subire peggioramenti rispetto alla situazione attuale). In verità, in ragione delle grandissime dimensioni ormai assunte dalle (poche) imprese che “dominano” internet, intervenire sul (solo) diritto di autore potrebbe essere, a prescindere dalle modalità di intervento prescelte, ormai insufficiente per introdurre (ammesso che questa sia la scelta più opportuna) un riequilibrio percepibile a favore delle imprese editoriali, che versano ormai da molti anni in una situazione di oggettiva difficoltà.

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