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Registrare un marchio in malafede

marchio in malafede

Cominciamo col supporre che l’agente commerciale italiano di un’azienda estera voglia registrare in Italia il marchio dell’azienda trattata (conosciuto all’estero ma sconosciuto nel nostro Paese); la domanda è, “una tale azione è vietata dalla legge o è ammissibile?”

Sulla questione non ci sono dubbi, il testo normativo parla chiaro e tutela il titolare originario del marchio contro simili comportamenti giudicati scorretti; il soggetto (l’agente commerciale dell’esempio) che ha pensato di depositare un marchio identico ad uno già registrato in un altro Paese, è considerato in “malafede” perchè a conoscenza che il marchio è detenuto da un altro soggetto in un altro Paese.

L’articolo 19, comma 2 del Codice della Proprietà Industriale recita così: “Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in malafede”. Come regola generale, non è pertanto consentito registrare un marchio identico ad un altro già registrato in un altro Paese nella stessa classe di prodotti/servizi.

Un agente commerciale, in particolare, agirebbe cioè in malafede danneggiando i legittimi diritti dell’azienda estera. La legge ha pensato quindi di tutelare in qualche maniera il titolare originario del marchio che altrimenti vedrebbe preclusa la possibilità di registrare il suo marchio in quel Paese estero dove opera l’agente (nel nostro esempio in Italia).

Se inoltre il marchio dell’azienda estera è particolarmente conosciuto,
l’agente commerciale del nostro esempio, registrando il marchio, godrebbe della notorietà conquistata nel tempo dal marchio dell’azienda estera.

In definitiva, l’azienda estera potrà opporsi alla registrazione del suo marchio da parte dell’agente, rivendicandone la proprietà e chiedendo la nullità di quello registrato dall’agente. Per fare ciò l’azienda estera dovrà dimostrare la sussistenza della malafede.

L’agente, dal canto suo, potrà giustificare la sua azione dimostrando di aver agito in buona fede. La fattispecie può essere estesa anche ad altri rapporti dove si è in presenza di accordi in cui un soggetto rappresenti un altro; ad esempio, un analogo discorso vale per gli studi di grafica che operano per conto di aziende clienti.

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